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Bimbe strappate ai genitori affidatari e date in adozione, la nota dell'avv.to Tiziana Tomeo

Il Presidente della Sede Territoriale di Avellino della Camera Nazionale per la Famiglia e i Minorenni, Avvocato Tiziana Tomeo, sollecita una riflessione sul caso dopo 4 anni delle bimbe strappate ai genitori  affidatari e date in adozioni. Il caso che ha avuto grande impatto sui social con la lettera pubblica dei genitori , pone interrogativi sull'affido familiare e le norme  conseguenziali. Questa la nota dell'avv.to Tomeo : "  Esistono almeno due modi di leggere una notizia: uno cogliendo semplicemente l'aspetto sensazionalistico formulando indistintamente critiche e giudizi sommari, un altro approfondendo la questione, per quanto possibile e rifletterci!

Avendo imparato a non giudicare senza conoscere ho esaminato per deformazione professionale la notizia che tanto scalpore sta destando, delle bimbe date in affidamento Sabrina e Bianca, addivenendo a tali considerazioni.
L'istituto dell'affido familiare è previsto nella legge 184/1983, e prima della recentissima riforma, legge 173/2015 entrata in vigore il 29 ottobre scorso, era nettamente distinto dall'affido preadottivo affinchè quello familiare non potesse essere inteso come una via per giungere all’adozione, eludendo il suo specifico scopo e soprattutto, creando aspettative certamente deluse, i cui effetti deleteri per tutti i soggetti coinvolti, soprattutto per i minori, sarebbero stati scontati.
Con riguardo all’affidamento, in particolare, esso nella maggioranza dei casi si prolunga nel tempo e ben oltre i ventiquattro mesi, più l’eventuale proroga previsti dalla legge 184/1983, poichè, è bene sottolinearlo, esso non prevede una recisione dei legami con la famiglia d'origine, nella quale anzi, auspicabilmente, il minore dovrebbe (il condizionale è d'obbligo), rientrare, nell'attesa che la situazione iniziale della famiglia di origine evolva in modo positivo.
Nella fattispecie, esistono elementi che fanno dubitare circa l'idoneità della famiglia:
1) una famiglia affidataria è consapevole del proprio ruolo e sebbene sia complicato non affezionarsi ai minori accolti, giammai è da considerarsi rispondente all'interesse dei minori farsi chiamare "papà e mamma"; comportamento scorretto e pregiudizievole degli adulti pur sperando nell'adozione;
2) se le sorelline sono state separate e date in adozione a famiglie differenti, con i requisiti previsti, evidentemente la relazione dei servizi sociali ha fatto emergere criticità tali da rendere immediatamente operative le adozioni, pur separando le sorelline.
Esiste un rigido criterio di selezione per le famiglie affidatarie che va rispettato; chi accoglie per atto d'amore gratuito è consapevole di non poter ambire ad altro nè può generare false aspettative ulteriormente distruttive per i minori accolti, TEMPORANEAMENTE!
Circa i quattro anni di affido, va detto che purtroppo essi rappresentano la normalità, tant'è che con una la relazione al disegno di legge, la senatrice Filippin ha riportato i dati del Rapporto finale 2011 dell’Istituto degli Innocenti, secondo il quale, sino ad allora quasi il 60% degli affidamenti avevano superato la soglia dei due anni, mentre in un numero elevato di casi la situazione critica che aveva giustificato l’allontanamento dalla famiglia di origine si era risolta negativamente e il minore era stato dichiarato adottabile.
Rebus sic stantibus, in base al contenuto della legge 183/1984, il bambino dovrebbe essere dichiarato in stato di abbandono e dunque adottabile con l'effetto che ci sarebbe all'orizzonte, per il minore, una terza famiglia. 
E’ del tutto evidente che durante un affidamento prolungato il bambino cresca e crei legami di affetto e fiducia con la famiglia che lo ha accolto, e una nuova separazione è un ulteriore trauma.
Rispetto a tale evenienza, alcuni giudici minorili hanno dovuto constatare la “trasformazione” dell’affidamento in adozione in casi particolari, utilizzando lo strumento processuale ex art. 44, legge 184/1983, ma tale iter processuale è stato considerato inopportuno da altri tribunali, generando così una situazione di incertezza, addirittura di conflitto, nell’applicazione delle norme in materia di adozione
La legge 173/2015 avrebbe come scopo la risoluzione dei problemi menzionati, sul presupposto che la complessità delle concrete situazioni familiari non permette di dare risposte certe per il futuro riguardo alla loro evoluzione, e che un affidamento temporaneo può di fatto protrarsi ben oltre i termini di legge ma non per questo avere come sicura conseguenza il reintegro del minore nella sua famiglia di origine, bensì essere propedeutico al percorso adottivo.
Per evitare, tuttavia, che il legame affettivo tra il bambino e gli affidatari debba essere spezzato, la nuova legge introduce nel tessuto della legge 184/1983 alcune norme che danno attuazione al principio della continuità dei rapporti consolidatisi durante il periodo dell’affidamento, quando ciò corrisponde all’interesse del minor ed , aggiungerei, a seguito della valutazione caso per caso delle vicende.
Ecco dunque, giunti sommariamente ai due elementi significativi che ci si augura siano stati valutati nell'adozione delle due bimbe Sabrina e Bianca...prevalente interesse delle minori ad avere una famiglia, non temporanea e probabilmente, carenza dei requisiti ad ADOTTARE della coppia alla quale le bimbe sono stati cacofonicamente tolte!
E' importante sottolineare la non adeguatezza del termine "tolte" per i motivi diffusamente espressi e, soprattutto, per rimarcare che, se ulteriori pregiudizi verranno causati alle minori, purtroppo dipenderà dalla cattiva funzione svolta dalla famiglia che avrebbe dovuto provvedere alle piccole TEMPORANEAMENTE!

 

Ogni caso va esaminato e risolto in virtù di una valutazione specifica e nulla può essere oggetto di analisi oggettivamente valide. Ci vuole cautela, sensibilità e delicatezza che non v’è prova non siano state adottate ".