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Stop ai licenziamenti ritorsivi, ampliata la tutela

Da 'La Stampa' del 6/08/2011

La Cassazione aumenta la tutela per i lavoratori che, a causa delle legittime rivendicazioni che portano avanti nei confronti del datore, finiscono per essere licenziati. I supremi giudici, infatti, hanno equiparato il licenziamento ritorsivo a quello discriminatorio, vietato dallo Statuto dei lavoratori e dalla legge 108 del 1990 che impone la riassunzione immediata del dipendente epurato anche alle aziende con meno di 15 addetti.


Il caso
La suprema Corte ha restituito il posto al magazziniere di una ditta che commercializza detersivi e che lo aveva messo alla porta perchè voleva i soldi dello straordinario e dei permessi retribuiti. L'azienda ha sostenuto che le norme sul licenziamento discriminatorio non sono «suscettibili di applicazione analogica» in caso di licenziamento ritorsivo. La Cassazione ha risposto che «non può dubitarsi che il licenziamento discriminatorio è suscettibile di interpretazione estensiva sicchè l’area dei singoli motivi vietati comprende anche il licenziamento per ritorsione o rappresaglia, attuati in seguito di comportamenti risultati sgraditi all’imprenditore, che costituisce cioè l’ingiusta ed arbitraria reazione quale unica ragione del provvedimento espulsivo, essenzialmente quindi di natura vendicativa».


E' fallito pure il tentativo di giustificare il licenziamento con la crisi, comprovata dalla contrazione degli ordini e dalle dichiarazioni al fisco. Pochi mesi prima era stato assunto un altro magazziniere e non ha avuto valore la tesi della necessità di ridurre il personale. «Pur non essendo sindacabili le scelte imprenditoriali sotto il profilo dell'opportunità - scrive la Cassazione - si ritiene
palesemente pretestuosa la dedotta esigenza di riduzione del personale in presenza dell’assunzione, pochi mesi prima del licenziamento, di altro dipendente destinato allo svolgimento, in gran parte, degli stessi compiti assegnati al dipendente licenziato».


Il lavoratore ha diritto alla riassunzione e al risarcimento di tutti gli stipendi persi fino al reintegro, più 52.500 euro per straordinario e permessi non pagati.