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Il Tribunale Amministrativo accoglie le richieste dei genitori sulla riapertura delle scuole dell'infanzia e primaria

 La  richiesta di decreto cautelare ante causam, proposta da un gruppo di genitori contro il Comune di Avellino non costituito in giudizio per l’immediata sospensione degli effetti dell’ordinanza contingibile e urgente in materia di igiene e sanità pubblica n. 1366 dell’8/12/2020, emanata ai sensi dell’art. 32, comma 3, l. 23 dicembre 1978, n. 833, con la quale il Sindaco del comune di Avellino ha disposto la sospensione dell’attività in presenza della scuola dell’infanzia, della prima e della seconda classe delle scuole primarie dal 9/12/2020 al 22/12/2020 incluso, è stata accolta dal Tar Campania.  

Nel dispositivo pubblicato nella giornata di oggi è stato evidenziato che sussistono le prospettate gravissime ragioni di danno, dal momento che con l’ordinanza in esame viene disposta per la terza volta, senza soluzione di continuità rispetto alle precedenti ordinanze, la sospensione dell’attività didattica in presenza della scuola dell’infanzia e della prima classe della scuola primaria (e senza alcuna evidenza sanitaria sulla sussistenza di una situazione di maggiore rischio locale rispetto ad un andamento epidemiologico regionale e nazionale in accertato miglioramento); Ritenuto, pertanto, che, allo stato (e salvo ogni eventuale diversa sopravvenienza o rinnovata valutazione sulla base di specifica istruttoria), la scelta adottata con l’impugnata ordinanza sindacale non appaia giustificata neanche in applicazione del generale principio di precauzione; Ritenuto, in conclusione, che l’istanza in esame sia fondata e meriti accoglimento; 

P.Q.M. Accoglie la suindicata istanza e fissa il termine perentorio di giorni cinque per la notificazione del presente decreto, a cura dei ricorrenti, alle altre parti. Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1, 2 e 5, del N. 0016320/2020 Prot.Ag.ID decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera f), del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, manda alla Segreteria di procedere, in caso di riproduzione in qualsiasi forma, all’oscuramento delle generalità del minore, dei soggetti esercenti la potestà genitoriale o la tutela e di ogni altro dato idoneo ad identificare il medesimo interessato riportato nella sentenza o nel provvedimento.

Così deciso in Salerno il giorno 10 dicembre 2020.

Il Presidente Leonardo Pasanisi