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Nessun aumento di tasse ed accise in caso d'emergenza, dichiarata illegittima la 'Tassa sulle disgrazie'

Non poteva esserci un momento migliore per definire i termini con i quali  la sentenza n. 22, la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità della disposizione introdotta lo scorso anno dal precedente Governo meglio conosciuta come “tassa sulle disgrazie”. Si tratta della norma che imponeva alle Regioni di deliberare aumenti fino al massimo consentito dei tributi di competenza in caso di dichiarazione dello stato di emergenza a seguito di eventi calamitosi, come ad esempio l’eccezionale nevicata delle scorse settimane. 
La Corte costituzionale cancella la tassa sulle disgrazie e le regioni potranno dichiarare lo stato di calamità senza penalizzare cittadini già provati da eventi calamitosi. È la conseguenza della sentenza numero 22 depositata negli scorsi giorni con cui la Corte costituzionale, accogliendo il ricorso presentato dalle regioni Liguria, Marche, Basilicata, Puglia, Abruzzo e Toscana contro le norme contenute nell’articolo 2, comma 2-quater, del dl 225/2010 convertito in legge, con modificazioni, dall’articolo 1, comma 1, della legge 10/2011 nella parte in cui modifica l’articolo 5 della legge 225/1992 (Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile).
Nello specifico a cadere sono ’’Le disposizioni in esame- si legge nella sentenza numero 22 -regolano i rapporti finanziari tra Stato e Regioni in materia di protezione civile non con riferimento ad uno o più  specifici eventi calamitosi ma in via generale e ordinamentale per tutti i casi futuri di possibili eventi calamitosi’’.
Si tratta nello specifico di ''una normativa "a regime", del tutto slegata da contingenze particolari, inserita tuttavia nella legge di conversione di un decreto-legge denominato 'Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie' '' e sono norme del tutto estranee ''rispetto all'oggetto e alle finalità del decreto-legge cosiddetto "milleproroghe", in quanto si tratta di un frammento, relativo ai rapporti finanziari, della disciplina generale e sistematica, tuttora mancante, del riparto delle funzioni e degli oneri tra Stato e Regioni in materia di protezione civile''.
Soddisfatto il presidente della Conferenza delle Regioni Vasco Errani che saluta con favore la cancellazione di una «norma capestro» che collegava l'emergenza all'aumento di tasse e accise. La sentenza è immediatamente esecutiva e dunque si torna alla norma precedente, quella che prevede che sia lo Stato, qualora accolga la richiesta di stato d'emergenza, a stanziare i fondi. Che però non ci sono: il fondo della Protezione civile è infatti a zero dal 2004. Le risorse si potrebbero prelevare da quello Imprevisti del ministero dell'Economia, ma le norme della legge 10 rimaste in vigore stabiliscono che nel momento in cui quel fondo viene toccato, debba essere "obbligatoriamente reintegrato in pari misura" con le maggiori entrate "derivanti dall'aumento dell'aliquota sulla benzina". Non devono dunque essere le Regioni ad alzare le tasse, ma lo Stato. La decisione della Corte in ogni caso sembra accelerare di fatto la riforma della Protezione civile, chiesta a gran voce dal capo del Dipartimento Franco Gabrielli durante l'ultima audizione alla Camera.